Bonus teatro e spettacoli: pronte le istruzioni per richiedere il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 10 novembre 2021, ha fornito chiarimenti sul bonus teatro e spettacoli.

L’art. 36-bis del decreto Sostegni, come modificato dal D.L. n. 146/2021 (recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” – c.d. decreto fiscale), ha previsto, quale misura di sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo, un “contributo straordinario”, accordato sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute per lo svolgimento di tali attività, nell’anno 2020, dai soggetti del comparto.

Il nuovo documento di prassi individua le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal Dl Sostegni.

Nello specifico sono fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

A chi spetta

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Oltre alle imprese residenti, il bonus può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo.

Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Possono inoltre beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

La norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività. Rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione del beneficio anche tutti i soggetti operanti nei settori in precedenza indicati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Il calo di fatturato

I soggetti menzionati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato. In particolare, è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

Quanto ai soggetti operanti nei settori in precedenza specificati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio e attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa, la sussistenza della riduzione del fatturato (i.e., almeno il 20 per cento) va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Una volta che è verificata tale condizione, la norma prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Le spese ammesse

La circolare indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. Vi rientrano, in particolare, i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui i costi per il personale, i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove), la pubblicità, la formazione, i trasferimenti, ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti. Una carrellata di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata alla circolare.

Come determinare l’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90% delle spese, sostenute nel 2020. Il credito d’imposta è, quindi, calcolato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell’IVA (l’imponibile), laddove dovuta.

Ai fini della valorizzazione delle spese in parola, dev’essere preso in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Da tale previsione deriva che il credito di imposta:

– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;

– non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Il legislatore, con il D.L. n. 146 del 2021, è intervenuto sullo strumento agevolativo apportando alcune modifiche alle modalità di utilizzo del credito d’imposta.

In particolare, l’art. 5, comma 5, del decreto fiscale ha espunto dal primo periodo del comma 5 dell’articolo 36-bis in commento la previsione secondo la quale, alternativamente all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Per effetto di tale intervento, quindi, la compensazione rappresenta l’unica modalità di utilizzo del credito d’imposta in questione.