NASpI, anche gli iscritti alla gestione separata devono dichiarare il reddito presunto

L’Istituto previdenziale con il messaggio 22 ottobre 2021, n. 3608, , facendo seguito alle circolari n. 94/2015 e 174/2017, chiarisce che gli assicurati richiedenti la NASpI iscritti alla Gestione separata, seppur con data antecedente alla data di presentazione della domanda di disoccupazione, devono, comunque, presentare il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività.

Ciò viene dedotto, dalla conseguenza che il soggetto iscritto alla Gestione separata può, comunque, esercitare attività lavorativa in forma autonoma, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero essere titolare di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il percettore di NASpI che intraprende un’attività in forma di lavoro autonomo o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite di euro 4.800,00, è tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività, il reddito annuo presunto, al fine di consentire all’Istituto previdenziale la riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80% del reddito previsto e derivante dalla nuova attività di lavoro.

Il predetto disposto va, dunque, applicato non solo nel caso in cui si intraprenda una nuova attività lavorativa in costanza di percezione della NASpI, ma anche nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo sia preesistente alla cessazione involontaria del rapporto che ha dato diritto alla NASpI.

Il sistema di invio delle domande di NASpI risulta implementato con la nuova funzionalità che rende obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a “zero”.