Esonero contributivo per gli autonomi: esito delle istanze e versamento del residuo
L’INPS, nel messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, comunica che l’esito delle verifiche preliminari compiute sulle domande di esonero parziale dei lavoratori autonomi è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. A partire dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.
Tali importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
b) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità;
d) non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
e) rispetto dei limiti e delle condizioni del c.d. Temporary Framework.
Versamento residuo debito contributivo
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Inoltre, in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tale ipotesi, l’importo dell’esonero potenzialmente concedibile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero sarà riproporzionato su base mensile.
Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021.
Artigiani e commercianti
In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021.
Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con modello F24 dovrà essere utilizzata l’applicazione denominata “Calcolo codeline” posta sul Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, utilizzando: l’importo residuo da versare per la singola rata; la causale AF o CF; il numero della rata; l’anno di imposizione 2021; il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Contribuenti senza obbligo versamento sul minimale di reddito
L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non eccedente il limite massimo di € 3.000.
Per effettuare il versamento della somma residua da pagare possono essere utilizzate le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale e che possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa – Dati del mod. F24”.
Gestione separata liberi professionisti
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria) entro il giorno 29 dicembre 2021.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Gli esiti delle domande saranno consultabili nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” – “Comunicazione bidirezionale” – “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” a decorrere dalla data del 29 novembre 2021.
L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”.
Entro il 29 dicembre 2021, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere ai versamenti delle predette rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime.