Incarichi a personale sanitario in pensione: opzione con la retribuzione e cumulabilità
Nella circolare n. 172 del 15 novembre 2021, l’INPS recepisce la modifica introdotta dal decreto Sostegni bis alla disciplina transitoria relativa agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza. In questo caso è possibile optare per il mantenimento del trattamento pensionistico già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.
Opzione tra retribuzione e pensione
Il personale sanitario titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, che riceve o ha ricevuto un incarico ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, deve esercitare la facoltà di opzione tra la pensione di vecchiaia e la retribuzione relativa a detto incarico.
Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 26 maggio 2021, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere, con le modalità di cui sopra, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso, l’opzione effettuata dall’interessato ed eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi, erogato a carico dell’Istituto.
Conseguentemente, laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall’incarico, l’INPS provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
L’eventuale sospensione opera anche in presenza di una pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento.
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo
A partire dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sempre in relazione allo stato di emergenza da Covid-19, alle Regioni e Provincie autonome di conferire incarichi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Al riguardo non è previsto alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall’incarico e pensione ed è estesa la cumulabilità anche ai titolari del trattamento pensionistico, con la sola eccezione dei trattamenti di pensione.