Turismo: criteri e modalità per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021 il decreto 10 settembre 2021 n. 160 del Ministero del Turismo che riporta il regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In sostanza il regolamento definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, nonché la misura per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi e non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
Presentazione delle domande
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’indennizzo.
Per i voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore, i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica. Sono prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.
Nella domanda i consumatori indicano l’atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza e autocertificano la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. I consumatori autocertificano, inoltre, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.
I consumatori devono allegare alla domanda:
a) i voucher scaduti emessi in loro favore da operatori turistici o vettori;
b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall’emissione oppure decorsi dodici mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
Misura ed erogazione dell’indennizzo
L’istruttoria di tutte le domande è curata dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo che con provvedimento da emanare entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, eroga l’indennizzo in misura pari al valore monetario del voucher.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.