Pensioni, in stand-by i requisiti anagrafici per il 2023/2024
Il 10 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 il decreto recante l’”adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”. Il Decreto, in particolare, conferma che i requisiti pensionistici, da adeguare alla variazione della speranza di vita resteranno invariati per il biennio 2023-24.
In realtà, il Decreto certifica un decremento della speranza di vita pari a 3 mesi. Tuttavia, per espressa previsione normativa, i requisiti non verranno adeguati al ribasso e restano confermati nella misura oggi vigente. Il valore negativo dovrebbe essere “scontato” dai futuri adeguamenti.
Le variazioni legate alla speranza di vita trovano applicazione per:
- la pensione di vecchiaia, che si consegue con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi;
- la pensione di vecchiaia contributiva, per la quale sono richiesti 71 anni di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva (escludendo, quindi, le contribuzioni figurative).
I soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire la pensione di vecchiaia a 67 anni di età, con almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il primo importo soglia non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (controvalore pari a 690,42 euro lordi mensili).
Anche la pensione anticipata contributiva (riservata anch’essa ai lavoratori contributivi puri), verrebbe adeguata alla speranza di vita. Ciò comporta che, per il biennio 2023-2024, è confermato il requisito anagrafico di 64 anni e di almeno 20 anni di contribuzione effettiva sempreché, il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (controvalore pari a 1.288,78 euro lordi mensili).
Il requisito per la pensione anticipata rimane fermo – fino al 31 dicembre 2026 – a:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le lavoratrici;
- 42 anni e 10 mesi per i lavoratori;
a cui aggiungere 3 mesi di finestra mobile.
La speranza di vita troverebbe applicazione anche al requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori gravosi e degli “usuranti”, attualmente fermo a 66 anni e 7 mesi, nonché ai lavoratori precoci per i quali è richiesto un requisito contributivo di 41 anni con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età, oltre a ulteriori requisiti soggettivi.