Pescatori autonomi e soci: come chiedere la cassa integrazione

L’INPS, con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021, fornisce le istruzioni attuative del trattamento di sostegno al reddito introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 a favore dei lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi a condizione che le predette categorie di lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi. L’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito del primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 nella misura di 40 euro netti al giorno.

Incompatibilità con altre prestazioni previdenziali

Il trattamento di sostegno al reddito è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e APE sociale.

Esso è inoltre incompatibile con le seguenti prestazioni, rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021:

– cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

– trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga;

– trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

– prestazioni di cassa integrazione in deroga;

prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali.

Compatibilità e cumulabilità

L’indennità è cumulabile con:

– l’assegno ordinario di invalidità;

– l’indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL;

– l’indennità di disoccupazione agricola;

– la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.