Stop alle raccomandazioni per nomine dirigenziali

La Corte di cassazione, con ordinanza 30900 del 29 ottobre 2021  ha chiarito che  il datore di lavoro per dimostrare il rispetto dei criteri e dei principi di correttezza e buona fede nell’ambito delle nomine dirigenziali deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata.

 In particolare, la Suprema corte si è pronunciata nell’ambito di una causa instaurata dal dipendente di un’azienda ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance asseritamente subito in relazione alle presumibili differenze retributive che avrebbe potuto percepire se parte datoriale non avesse violato le regole di buona fede e correttezza nel conferimento di nomine dirigenziali, avvenuto senza motivazione.

Nella vicenda di specie, era presente un accordo sindacale, in forza del quale la nomina alla dirigenza andava effettuata sulla base di una procedura valutativa. 

 I giudici di merito avevano condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del dipendente – a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance – della somma pari al 10% delle presumibili differenze retributive che lo stesso avrebbe potuto percepire se fosse stato nominato dirigente.

La Corte d’appello aveva rilevato, in particolare, che  in assenza di motivazione, l’atto era illegittimo e la scelta valutativa del datore di lavoro, nei limiti di questa carenza e delle relative conseguenze, restava sindacabile.

Gli Ermellini hanno confermato la decisione dei giudici di secondo grado precisando che nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata.

In difetto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, se correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore.