Il lavoratore può registrare i colloqui tra colleghi per tutelarsi dagli addebiti

La Corte di Cassazione con la sentenza 31204 del 2 novembre 2021 ha statuito che è  legittimo che il lavoratore registri i colloqui con i colleghi o i superiori sul luogo di lavoro per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda. Si può prescindere dal consenso degli interessati quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto.

La Corte di cassazione ha definitivamente confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare che un’azienda aveva comminato a un proprio dipendente per aver rifiutato di partecipare a un corso obbligatorio di formazione e per aver violato il diritto alla riservatezza dei colleghi, in quanto aveva registrato una conversazione in presenza senza il loro consenso.

In primo luogo, il rifiuto opposto dal lavoratore alla partecipazione al corso obbligatorio di formazione era stato ritenuto giustificato in considerazione di diversi elementi, quali l’esiguità del termine di preavviso (meno di due giorni), l’orario in cui si sarebbe dovuto tenere l’evento (diverso da quello ordinario), la località di svolgimento del corso (a oltre cento chilometri dal luogo abituale di prestazione dell’attività lavorativa).

Il tutto nonostante la prassi aziendale di concedere un congruo preavviso ai lavoratori nel convocarli per partecipare ai corsi di formazione, prassi che nel caso di specie non era stata rispettata.

Gli Ermellini hanno quindi chiarito che la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che può legittimare la sanzione disciplinare del licenziamento.

Tuttavia, l’art. 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Ne discende che l’utilizzo, a fini difensivi, di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e della tutela giurisdizionale del diritto, dall’altra, e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.