Lavoratori impatriati: proroga di 5 anni anche per i controesodati

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 789 del 24 novembre 2021 ha fornito chiarimenti in tema controesodati.

L’articolo 5, comma 1, del DL n. 34 del 2019 (“decreto Crescita”) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.

Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

In particolare, la circolare ha chiarito che con l’articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015 come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure

– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha inserito nel predetto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

-al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;

-al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena – anche in tal caso – la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione della opzione in argomento può avvenire, come per la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Il datore di lavoro opera le ritenute sul 50 per cento o limitatamente al 10 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, l’opzione in commento non può essere esercitata:

-dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;

-dagli sportivi professionisti titolari.

L’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita non contiene alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti (cd. “Controesodati”) che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

Quindi l’opzione può essere esercitata anche dai soggetti Controesodati che essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall’articolo 16, comma 4, del D. Lgs. n. 147 del 2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto Crescita.

Ne consegue che i soggetti Controesodati, iscritti all’AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l’opzione ex articolo 1, comma 50, della legge n. 176 del 2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita.