Avvisi di addebito: nessuna proroga dei termini di notifica
L’INPS, con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, recepisce il differimento del termine di pagamento delle cartelle dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, stabilito in centocinquanta giorni, senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Avvisi di addebito
Stante l’assenza nella formulazione della norma in commento di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, dal confronto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e finanze è stato confermato che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.