Anticipazione Naspi soci di cooperativa: condizioni per esenzione fiscale

L’INPS, con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021, si occupa della possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione Naspi spettante e non ancora erogata al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Richiesta di esenzione ai fini fiscali

I lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda di anticipazione i seguenti documenti:

– attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;

– stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

I lavoratori sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASpI, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine utile alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato

Nell’ipotesi in cui il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.

Al riguardo, l’INPS fa presente che, nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.