Cig in deroga per crisi aziendale: modalità di richiesta e pagamento diretto

L’INPS, nella circolare n. 179 del 26 novembre 2021, specifica le modalità di gestione, richiesta e pagamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga previste ai sensi della Legge di Bilancio 2021 per le fattispecie di crisi aziendale.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

Flusso di gestione

Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Pertanto, in via preliminare, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020.

Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 287, della legge n. 178/2020, la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:

a) la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate a far data dal 1° gennaio 2021;

b) la denominazione e la matricola del datore di lavoro richiedente, l’elenco dei nominativi e dei codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione del periodo di cassa integrazione in deroga concessa e del numero di ore autorizzate con relativa stima del costo previsto.

Invio dei provvedimenti di concessione

Le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità, utilizzando, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.

Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale “33421”, la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo “Autocertificazione della Regione”.

Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33421” e come codice di intervento il codice “699”.

Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021. Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Al trattamento in commento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa.

Gestione delle prestazioni e modalità di pagamento

Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni/Province autonome con il numero convenzionale “33421”, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti verifiche:

a) verifica sull’unità produttiva (UP) aziendale che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga siano riconosciuti unicamente alle aziende che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta;

b) verifica del rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva, anche frazionato;

c) verifica che la UP dell’azienda richiedente non abbia utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID 19”.

Il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.