Indebita compensazione mediante credito fiscale inesistente

La Corte di Cassazione con la sentenza 40324 del 9 novembre 2021 ha statuito che del reato

di indebita compensazione commesso mediante utilizzo di credito fittizio può risponderne, a titolo di concorso, anche il sindaco della società che abbia espresso parere favorevole all’acquisto di credito fiscale inesistente o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente.

Nella fattispecie al vaglio della Corte il presidente del collegio sindacale di una società calcistica  proponeva ricorso contro la decisione confermativa delle misure cautelari disposte nei suoi confronti nell’ambito di un’indagine per i reati di indebita compensazione e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il ricorrente – a cui, segnatamente, erano state applicate le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno – era indiziato per aver espresso parere favorevole all’adozione di una delibera di acquisto di ramo d’azienda da una Srl, del quale faceva parte un credito Iva inesistente, delibera poi approvata e seguita dall’utilizzazione di tale credito a fini di compensazione IRPEF e IRPEG.

L’indagine lo vedeva coinvolto, nella medesima qualità e in concorso con il presidente del Consiglio, anche per aver esposto alla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche, al fine di ostacolarne l’esercizio delle relative funzioni, fatti materiali non rispondenti  al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società, attestando la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali e dei pagamenti a tesserati, lavoratori e collaboratori, nonché il ripianamento della carenza finanziaria e l’adempimento di vari debiti.

Pertanto gli ermellini hanno specificato che il sindaco nell’esprimere parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso dell’indebita compensazione, qualora sia consapevole sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo ai fini di compensazione.