Srl cancellata, responsabilità dei soci per i debiti erariali

La Corte di Cassazione con la sentenza 31904 del 5 novembre 2021 ha statuito che in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, c.c., nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci.

L’amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento nei confronti di una Società. Questa, a seguito dell’instaurazione del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria competente, interrompeva il processo stante l’avviso della procedura di estinzione della società.

Per i giudici di legittimità, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicchè l’Erario, ove le proprie ragioni nei confronti della società siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della Società estinta, sia a nome dei soci. La pretesa tributaria, dunque, può essere azionata anche nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento. Il tutto, nei limiti di quanto percepito in sede di chiusura e di bilancio di liquidazione.

In tali ipotesi, il Fisco – se le proprie ragioni nei confronti dell’ente collettivo siano state definitivamente accertate, come ad esempio per mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale – può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta ;sia a nome dei soci.

L’Amministrazione finanziaria può azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento relativo al diverso titolo di responsabilità di natura civilistica e sussidiaria.

In tale contesto i soci, con l’impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, possono lamentare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.