INPGI, libertà di cumulo tra pensione e redditi da lavoro

La Corte di Cassazione con la sentenza 33144 del 10 novembre 2021 ha statuito che agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) va applicata, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) facente capo all’INPS, disciplina che consente la libertà di cumulo  tra la pensione di anzianità e altri redditi.

Ne consegue la necessità di disapplicare l’art. 15 del Regolamento INPGI, che regolamenta la materia del cumulo in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO, prevedendo la decurtazione della pensione nel caso in cui il pensionato svolga attività lavorativa e percepisca redditi da lavoro.

La Corte di gravame aveva correttamente ritenuto che tale ultimo Regolamento non potesse derogare alla previsione di cui all’art. 72, comma 1,legge 388/2000, recante disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

La Suprema corte, in particolare, ha confermato la decisione con cui, nel merito, erano state dichiarate illegittime le trattenute effettuate dall’INPGI sulla pensione spettante a un giornalista, previa disapplicazione dell’art. 15 del Regolamento INPGI.