Spettacolo dal vivo: definiti criteri e modalità di liquidazione dei contributi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, il decreto 25 ottobre 2021 del Ministero della Cultura recante “criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”.

In particolare il decreto chiarisce che devono essere considerate come “prime istanze triennali” le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli ambiti e ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017 possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore. Le domande di contributo su un settore diverso da quello di provenienza saranno valutate tra le “prime istanze triennali” del relativo settore salva l’applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni.

Il decreto inoltre dispone che, ai fini dell’eventuale riconoscimento previsto dall’art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere considerate le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico – orchestrali già operanti o fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno duemila giornate lavorative annue, e che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali, costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell’organico medesimo.

Per accedere al contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all’estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al venti per cento dell’attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale.

Centri di produzione di musica

Il decreto stabilisce che è concesso un contributo ai centri di produzione musica che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell’anno:

a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative complessive;

b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;

c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento dell’attività ospitata.

I concerti svolti all’estero possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti prodotti.

Centri coreografici nazionali

Il decreto definisce i Centri coreografici nazionali come gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d’incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.

Il contributo può essere concesso al soggetto richiedente che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l’impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di cento rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all’aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l’incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all’estero senza alcuna limitazione;

g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Centri di rilevante interesse nell’ambito della danza

Il contributo è concesso altresì ai Centri di rilevante interesse nell’ambito della danza ossia “gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza”.

Il tal caso il contributo sarà concesso al soggetto richiedente, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo centoventi posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l’impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di settanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all’aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l’incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all’estero senza alcuna limitazione;

g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Organismi di programmazione

Il contributo è concesso altresì a organismi di programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell’anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di settecento giornate lavorative, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;

b) un minimo di quattrocento giornate lavorative e un minimo di quaranta rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.

Centri di produzione di circo

Nel decreto sono definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l’attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell’area metropolitana in cui l’organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.

Il contributo sarà concesso in subordine alla presenza dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell’attività circense;

b) effettuino, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti rappresentazioni effettuate all’estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all’estero;

c) realizzino ottocento giornate lavorative;

d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;

e) abbiano la capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

Modalità per l’erogazione dei contributi per il triennio 2022-2023-2024

Per il triennio 2022-2023-2024, il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale spettacolo, concede contributi per progetti triennali e programmi annuali secondo i criteri e le modalità definite nel decreto ministeriale 27 luglio 2017.

Il decreto prevede, per l’anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per promuovere la tutela dell’occupazione e la continuità di programmazione, agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un’anticipazione del contributo fino all’ottanta per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2021. Per i restanti anni del triennio la medesima percentuale è applicata sul contributo riconosciuto nell’ultima annualità consuntivata.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 7 dicembre 2021.