Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della Salute relativa all’adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».
Come noto, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Ciò ha reso necessario aggiornare la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», alla luce delle nuove indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
Le nuove linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con l’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all’art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
In particolare, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.
In esse sono state rimarcate le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
Il Ministero della Salute sottolinea che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.
Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Le linee guida riguardano in particolare i seguenti settori:
– Ristorazione e cerimonie;
– Attività turistiche e ricettive;
– Cinema e spettacoli dal vivo;
– Piscine termali e centri benessere;
– Servizi alla persona;
– Commercio;
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
– Parchi tematici e di divertimento;
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
– Convegni e congressi;
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Sagre e fiere locali;
– Corsi di formazione;
– Sale da ballo e discoteche.