Attività culturali, sportive e ricreative: capienza variabile in zona bianca e gialla

È  stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021 la legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

La legge disciplina la riapertura delle attività che a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno subito delle misure restrittive più severe ancora oggi in vigore. In particolare la legge prevede che, a seconda del colore che assumeranno le regioni, in zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, potrà essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Si riassumono di seguito alcune delle misure in atto.

Spettacoli

Il decreto in riferimento agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, prevede le seguenti disposizioni:

– in zona gialla: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

– in zona bianca: l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi. In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, l’autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 tenendo conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi.

Sale da ballo e discoteche

Il decreto prevede che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

L’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19 e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.

Green pass nei luoghi di lavoro

Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

Abilitazione alla professione di avvocato

Il decreto prevede che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto in parola, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

Entrata in vigore

Il decreto legge entra in vigore l’8 dicembre 2021.