CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Il 6 dicembre 2021 Cna Agroalimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, Claai, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno raggiunto un’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 per i dipendenti dell’Area alimentazione e panificazione.
In applicazione dell’accordo interconfederale del 26 novembre 2020, il CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Di seguito i punti principali.

Decorrenza e durata: la validità del CCNL è stabilita dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

Sfera di applicazione: l’applicazione del CCNL viene estesa ai lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.

Imprese artigiane alimentari e della panificazione

Aumenti: è previsto un aumento pari a 77 euro lordi per il livello 3A del settore alimentazione, da riparametrare, erogato con le seguenti decorrenze:

  • 32 euro dal 1° novembre 2021
  • 30 euro dal 1° marzo 2022
  • 15 euro dal 1° luglio 2022.

Per il settore panificazione l’aumento è pari a 74 euro lordi per il livello A2, da riparametrare, erogato con le seguenti decorrenze:

  • 32 euro dal 1° novembre 2021
  • 30 euro dal 1° marzo 2022
  • 12 euro dal 1” luglio 2022.

Una tantum: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 6 dicembre 2021 è corrisposto un importo una tantum di 140 euro lordi, erogato in due metà: la prima con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda con quella del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti l’una tantum è erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

  
Tabelle retributive del settore Alimentare

Dal 1° novembre 2021

Prima Tranche aumento dal 1° novembre 2021Retribuzione tabellare al 1° novembre 2021
41,782.178,85
37,511.956,26
34,341.790,87
32,001.668,85
30,271.578,50
29,031.514,11
27,691.444,20
25,911.351,19



Dal 1° marzo 2022

Seconda Tranche aumento dal 1° marzo 2022Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2022
39,172.218,02
35,171.991,43
32,191.823,06
30,001.698,85
28,381.606,88
27,221.541,33
25,961.470,16
24,291.375,48



Dal 1° luglio 2022

Terza Tranche di aumento dal 1° luglio 2022Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2022
19,582.237,60
17,582.009,01
16,101.839,16
15,001.713,85
14,191.621,06
13,611.554,94
12,981.483,14
12,141.387,62


 
Tabelle retributive del settore Panificazione

Dal 1° novembre 2021

Prima Tranche di aumento dal 1° novembre 2021Retribuzione tabellare dal 1° novembre 2021
36,751.841,72
34,171.712,18
32,001.603,54
29,301.468,33
27,761.391,16
35,981.803,16
29,561.481,37
28,771.441,71
27,831.394,68
26,401.322,70



Dal 1° marzo 2022

Seconda Tranche di aumento dal 1° marzo 2022Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2022
34,461.876,18
32,031.744,21
30,001.633,54
27,471.495,80
26,031.417,19
33,731.836,90
27,711.509,09
26,971.468,68
26,091.420,77
24,751.347,45



Dal 1° luglio 2022

Terza Tranche di aumento dal 1° luglio 2022Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2022
13,781.889,96
12,811.757,02
12,001.645,54
10,991.506,79
10,411.427,60
13,491.850,39
11,091.520,17
10,791.479,47
10,441.431,21
9,901.357,35


Lavoro straordinario, festivo, notturno e a turno per le imprese artigiane: sono confermate le maggiorazioni per lo svolgimento di lavoro straordinario, festivo, a turni e notturno. Con riferimento a quest’ultimo, e in aggiunta alle esclusioni previste dal secondo comma dell’art. 11 del Dlgs 66/03 e al fine di favorire il reinserimento in azienda della lavoratrice madre, è introdotta la possibilità di accordare un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per sei mesi continuativi, a partire dal terzo anno di vita del bambino (detta esenzione è concessa anche al lavoratore padre mono affidatario).

Gravidanza e puerperio: ai lavoratori con almeno 8 anni di servizio in astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità è riconosciuta la possibilità di ottenere l’anticipazione del 30% del TFR, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Inoltre, ai genitori di figli fino a tre anni d’età e quelli impegnati nell’inserimento dei figli all’asilo nido, sono previste forme di flessibilità nell’orario di entrata e uscita da concordare individualmente.

Lavoratori immigrati: viene introdotta la possibilità per i lavoratori immigrati di usufruire di150 ore di permesso retribuito ogni tre anni per l’apprendimento della lingua italiana, utilizzabili anche in un solo anno e sempreché il corso abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso.

Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti e da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione.

Aumenti: sono riconosciuti i seguenti incrementi sui minimi al parametro convenzionale 137, erogati con le seguenti decorrenze:

  • 20,85 euro dal 1° novembre 2021
  • 20,85 euro dal 1°gennaio 2022.


Tabelle retributive – Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

Dal 1° novembre 2021

Prima Tranche aumenti dal 1° novembre 2021Minimi dal 1° novembre 2021
35,002.407,01
30,442.093,04
25,111.726,78
22,071.517,47
19,781.360,51
18,261.255,83
16,741.151,19
15,221.046,55



Dal 1° gennaio 2022

Minimi fino al 31 dicembre 2021Seconda Tranche di aumento dal 1° gennaio 2022Minimi dal 1° gennaio 2022
2.407,0135,002.442,01
2.093,0430,442.123,48
1.726,7825,111.751,89
1.517,4722,071.539,54
1.360,5019,781.380,29
1.255,8318,261.274,09
1.151,1916,741.167,93
1.046,5515,221.061,77

Indennità maneggio denaro: l’indennità maneggio denaro viene ridefinita, dal 1° dicembre 2021, secondo i seguenti importi giornalieri:
    •    Quadri: euro 5,16
    •    Livello 1: euro 5,16
    •    Livello 2: euro 5,16
    •    Livello 3: euro 4,13
    •    Livello 4: euro 4,13
    •    Livello 5: euro 4,13
    •    Livello 6: euro 3,10
    •    Livello 7: euro 3,10

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e domenicale: il lavoro straordinario, consentito per un massimo di 260 ore annuali, è compensato con la maggiorazione del 30% se diurno e 60% se notturno.

Contratti a tempo determinato: per i contratti a termine gli intervalli temporali sono ridotti di 5 giorni per quelli con durata inferiore a 6 mesi e di 10 giorni se superiori; in caso di secondo rapporto di lavoro o di sua proroga dopo un primo contratto inerente alle stesse mansioni, in caso di assunzione a termine di soggetti che già abbiano avuto contratti di questo tipo, nonché per le assunzioni a termine dovute a ragioni di carattere sostitutivo non sono previsti intervalli temporali.
Sono, inoltre, esenti da limitazioni quantitative i contratti stipulati con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche, la cui definizione è demandata alle strutture territoriali della Parti firmatarie.

Lavoro agile: viene introdotto l’istituto del lavoro agile, di cui vengono fissati i seguenti punti cardine:
    •    il lavoro agile ha natura volontaria
    •    le Parti fisseranno criteri di priorità nell’accesso a tale modalità lavorativa
    •    è ammesso il lavoro agile a tempo determinato e a tempo parziale
    •    al secondo livello di contrattazione possono essere attuate forme di flessibilità di orario, pur nel rispetto dell’orario di lavoro concordato
    •    il dipendente lavoro agile conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e può partecipare all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
    •    viene riconosciuto il diritto alla disconnessione

Lavoro notturno di donne e adolescenti: è introdotto un nuovo articolo che disciplina il lavoro notturno per le donne, vietandolo se in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il lavoro notturno non è inoltre obbligatorio per:
    •    la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente con la stessa
    •    la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
    •    la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Per gli adolescenti si applica la normativa nazionale vigente.

Congedi, permessi e aspettative

Genitorialità
In tema di congedi è riconosciuta alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti fino a 8 ore, frazionabili in gruppi di minimo 2 ore, per l’inserimento all’asilo nido del figlio di età fino a 3 anni.
Con un preavviso di almeno 5 giorni l’azienda riconoscerà altresì due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani di età pari o superiore ai 75 anni in caso di ricovero e/o dimissioni e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.

Tossicodipendenza
Permessi non retribuiti possono essere accordati ai lavoratori tossicodipendenti o che abbiano a carico familiari tossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie riabilitative; inoltre, il lavoratore tossicodipendente che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Durante l’aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

Lavoratori studenti
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio e quelli che vogliono migliorare la propria preparazione professionale possono usufruire di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite, nei limiti e a carico di un monte ore globale triennale messo a disposizione fra tutti i dipendenti dell’unità produttiva determinato all’inizio di ogni triennio, fruibili anche mediante concentrazione in un solo anno.

Lavoratori stranieri
Ai lavoratori stranieri in Italia da meno di un anno sono concessi permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana, non cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti.

Cessione solidale di Rol e ferie: a livello aziendale e in occasione del rinnovo degli accordi integrativi, potrà essere prevista la possibilità di cedere a titolo gratuito ROL e le ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute, o per il lavoratore stesso affetto da gravi patologie.

Apprendistato professionalizzante: viene completata ed integrata la disciplina di legge dell’apprendistato professionalizzante per tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.

Orario di lavoro

Flessibilità individuale
In tema di orario di lavoro, viene introdotta la possibilità di una forma di flessibilità individuale, concordata tra azienda e lavoratrici madri o lavoratori padri, nei primi tre anni di vita del figlio, allo scopo di godere di ulteriori permessi retribuiti per attendere alle esigenze familiari. Il recupero delle ore di deve avvenire nei primi tre anni di vita del figlio, ovvero entro i 12 mesi successivi alla loro effettuazione.

Sosta per consumazione pasti
Nelle aziende in cui l’orario viene effettuato in due riprese è concessa una sosta per la consumazione dei pasti non inferiore a mezz’ora mentre, ai lavoratori che effettuino l’orario continuato, è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Per le donne e i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio è di mezz’ora, computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato. Per i lavoratori addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz’ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro in turni di 8 ore, è corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.

Trasferta e trasferimento: viene definito il trattamento economico in caso di trasferta o trasferimento del lavoratoreDisciplina del rapporto di lavoro e sanzioni disciplinari: vengono definiti l’ambito dei doveri del lavoratore e le sanzioni relative alla mancata osservanza delle norme contrattuali.