Esonero turismo e cultura: chiarimenti sui termini decadenziali

L’INPS, con il messaggio n. 4420 del 10 dicembre 2021, torna ad occuparsi dell’ l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto dal decreto Sostegni-bis ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Requisiti per la spettanza

Il diritto alla legittima fruizione della misura è in ogni caso subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

– DURC regolare;

– rispetto degli obblighi di legge;

– rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;

– rispetto del diritto di precedenza.

La disciplina del beneficio prevede inoltre alcuni vincoli:

– fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

– il rispetto dei limiti de minimis secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro.

Termine decadenziale

L’Istituto interviene per chiarire che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta. L’INPS rinvia ad un successivo messaggio, da pubblicare al termine della elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, l’individuazione delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.