Lavoratori dello spettacolo: nuove tutele per maternità e paternità

L’NPS, con la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021, fornisce indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro, nonché sulle diverse modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera di tali lavoratori.

Tutele previste

I lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che:

a) prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

con pagamento diretto dall’INPS per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le tutele della maternità sono riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato. Qualora, invece, il suddetto periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate con alcune particolarità.

In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, è garantita la tutela della maternità/paternità anche qualora sia stato prestato lavoro autonomo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Nel caso di contemporanea sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela della maternità (sia da lavoro autonomo che da lavoro subordinato), si applica la tutela derivante dall’ultimo rapporto di lavoro

Maternità da rapporto di lavoro autonomo

Ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo è riconosciuta una indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto stesso. L’indennità, pari all’80% della retribuzione, è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, purché sia accertata la sola iscrizione del soggetto richiedente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.

In caso di fruizione del congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, spetta un periodo massimo di 3 mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, da fruire entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo, in quanto la fruizione del congedo parentale prevede l’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa. A tal proposito l’INPS precisa che:

– la lavoratrice deve presentare domanda di indennità di congedo parentale all’Istituto prima dell’inizio del periodo di congedo di cui fruisce o al più tardi il giorno stesso di inizio, pena la reiezione della domanda;

– la lavoratrice deve comunicare l’astensione dal lavoro anche ai propri committenti;

– il congedo può essere fruito interamente o frazionato, solamente a giorni;

– i periodi di congedo parentale non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice sono coperti da contribuzione figurativa.

Decorrenza delle nuove disposizioni normative

Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 73/2021 devono essere liquidate secondo le nuove indicazioni. Al contrario, le domande aventi ad oggetto periodi di maternità/paternità interamente antecedenti alla data di entrata in vigore della novella normativa devono essere liquidate ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001.