Procedure aziendali non rispettate? Sì al licenziamento del dirigente

La Corte di Cassazione con la sentenza 34425 del 15 novembre 2021 ha confermato il licenziamento impartito a una dirigente d’azienda alla quale era stato contestato di aver assunto comportamenti fortemente conflittuali nei confronti del datore e non rispettosi dei processi aziendali.

Tra gli altri addebiti, le era stato imputato di aver criticato diffusamente l’operato dei suoi collaboratori e colleghi, assumendo nei loro confronti toni e modalità particolarmente aggressivi, nonchè, nello specifico, di aver accompagnato una email, indirizzata a soggetto esterno, con diversi rilievi polemici ed a tratti diffamatori circa l’operato della società datrice di lavoro.

La Suprema corte ha rigettato i motivi di doglianza promossi dalla dirigente contro la decisione di appello confermativa del licenziamento disciplinare, motivi ritenuti per un verso inammissibili e per il resto, comunque, infondati.

Secondo la Corte di cassazione i comportamenti accertati dalla Corte di gravame, unitamente alle ulteriori mancanze ravvisate – consistenti, peraltro, nella parziale omissione dei controlli antiriciclaggio – apparivano assolutamente idonei a ritenere la giustificatezza del recesso, per il quale sarebbe bastata una ragione obiettiva e non pretestuosa.

La Corte di Cassazione ha quindi affermato che per ritenere integrata la specificità della contestazione disciplinare è necessario che si sia concretizzata una lesione del diritto di difesa. Di conseguenza, la difesa esercitata in sede di presentazione delle giustificazioni è un elemento valutabile, nel concreto, per ritenere provata la non genericità della contestazione.