Riduzione edili: domande 2021 da presentare entro il 15 marzo

Con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, l’INPS recepisce la conferma, per l’anno 2021 della riduzione contributiva, nella misura dell’11,50%, a favore delle imprese edili classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

– regolarità contributiva;

– rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile;

– assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

La riduzione contributiva non spetta per i rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.

Invio delle istanze

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il 15 marzo 2022, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.

Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022.