Prorogato lo stato di emergenza a marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri con il  comunicato n 51 del 14 dicembre 2021 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. A tal fine, è stato approvato un decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del green pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

La bozza di decreto approvata in Cdm prevede ad ogni modo che nei tre mesi di proroga dello stato di emergenza Covid-19 il commissario straordinario e il capo della Protezione civile adotteranno ordinanze per programmare “la prosecuzione in via ordinaria delle attività” per il contrasto e il contenimento della pandemia.

Si prevede in sostanza, spiegano diverse fonti, di programmare la gestione di tutte le strutture connesse all’emergenza, perché possano operare anche a prescindere dallo stato d’emergenza che scade il 31 marzo 2022.

La proroga dello stato di emergenza semplifica le modalità di attivazione e di comunicazione del lavoro agile, consentendo alle aziende di ricorrere allo smart working in maniera unilaterale anche senza sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore, e di comunicare “massivamente” sul portale Cliclavoro i dati anagrafici dei lavoratori in smart working attraverso l’invio di un unico file excel.

La proroga delle semplificazioni, tuttavia, non impedisce alle aziende intenzionate ad adottare lo smart working come modello organizzativo strutturale anche a emergenza finita di iniziare a predisporre gli accordi individuali con i lavoratori in applicazione di quanto stabilito dagli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017.