Sanzione ridotta se l’imposta è pagata in lieve ritardo rispetto a scadenza ordinaria
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 36577 del 25 novembre 2021 ha chiarito che la riduzione delle sanzioni si applica in caso di lieve ritardo nel versamento dell’imposta rispetto all’originaria scadenza e non nell’ipotesi di ritardato versamento riferito al termine indicato nella comunicazione di irregolarità.
La sanzione così ridotta – ha precisato la Suprema corte – riguarda solo l’ipotesi di lieve inosservanza rispetto all’originaria scadenza per il pagamento e non concerne, invece, il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio.
Gli Ermellini, nella vicenda esaminata, hanno accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione con cui la CTR si era pronunciata su un giudizio promosso in opposizione a cartella da controllo automatizzato emessa a carico di una società.
La Commissione tributaria aveva ritenuto applicabile, in favore della contribuente, la riduzione della sanzione a questa irrogata, sull’assunto che il versamento delle somme richieste era avvenuto con un ritardo di tre giorni dal termine indicato nella comunicazione di irregolarità.
L’Amministrazione finanziaria si era opposta a tali conclusioni, rilevando l’inapplicabilità della norma riferita al ritardo di pochi giorni rispetto al termine ordinario per il versamento dell’imposta, non contemplabile nella vicenda in giudizio, in cui i termini erano scaduti ormai da diversi anni.
La Suprema corte, nel giudicare fondato il predetto motivo, ha quindi chiarito che la sanzione è ridotta se l’imposta è pagata in lieve ritardo rispetto alla scadenza ordinaria.