Superbonus: non si applica agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 804 del 10 dicembre 2021 riguardante il superbonus e l’istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e mancanza del presupposto soggettivo.

L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

In particolare, il citato articolo 119 del decreto Rilancio dispone espressamente, al comma 9, che gli interventi agevolabili devono essere effettuati:

-dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

-dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

-dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

-dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

-dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

-dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Pertanto non sussistono, in capo agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

Tuttavia, i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sono potenzialmente legittimati a beneficiare dell’agevolazione in esame per i prospettati interventi finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell’edificio che sulle singole unità immobiliari.