CIG Covid-19 fino a dicembre: come chiederla e a quali condizioni

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, con cui fornisce indicazioni dettagliate sulla operatività di tutte le misure di integrazione salariale Covid-19 disciplinate dalla legge di conversione del decreto Fiscale (decreto-legge n. 146/2021).

Assegno ordinario e Cig in deroga

Con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, il decreto dispone un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Destinatari sono i datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali o ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.

N.B. Deve trattarsi di aziende a cui siano già stati interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale emergenziale. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

I trattamenti possono essere richiesti esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Domande di Assegno ordinario FIS

Possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021), hanno in corso un Assegno di solidarietà.

La concessione dell’Assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

CIG in deroga

Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, in caso di domande presentate anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo la CIG è concessa ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA): in questo caso, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato ai periodi di lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (es. lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti).

Trasmissione delle domande

Per richiedere il nuovo periodo massimo di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

I datori di lavoro che abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.LOgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID – 19”, per le settimane non ancora autorizzate, possono presentare una nuova domanda con la nuova causale, chiedendo contestualmente l’annullamento della prestazione ordinaria.

Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Trasmissione modelli SR41 e UniEmens–CIG

Il datore di lavoro può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, possono essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro.

Conguaglio in Uniemens

I datori di lavoro dovranno utilizzare in Uniemens il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Le modalità di compilazione della denuncia variano in base al trattamento richiesto.

1) CIG in Deroga: i datori di lavoro dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta” o FDR per le province Trento e Bolzano), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG”.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G814”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021” nell’elemento “CongCIGDAltCaus” di Denuncia Aziendale, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento “CongCIGDAltImp”, presente allo stesso percorso.

2) Assegno ordinario: i datori di lavoro devono associare all’istanza un codice identificativo (Ticket), indicando il “CodiceEvento” “AOR” e riportarlo, nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento “NumOreEvento” dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (Ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione dell’assegno. Anche nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”.

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento “FondoSol” al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata: nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi “CongFSolCausaleACredito” e “CongFSolImportoACredito” di “CongFSolACredito” di “FondoSol” andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all’Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L010”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021”.

3) industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle: per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L086” e, nell’elemento “CongCIGOAltImp”, indicheranno l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

4) CIGO aziende in Cassa integrazione straordinaria: i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L087”, avente il significato di “Conguaglio CIGO COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS” e, nell’ elemento “CongCIGOAltImp”, l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.