Detassazione anche per il contributo a fondo perduto Resto al Sud

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 815 del 15 novembre 2021 ha fornito chiarimenti in tema di detassazione del contributo a fondo perduto.

L’art. 245 del decreto Rilancio prevede che – per salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud”, nonché per sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19 – i fruitori dell’incentivo possono accedere a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante.

Il D.L. n. 137/2020 (art. 10-bis, comma 1) prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Nonostante l’ambito soggettivo del contributo risulti circoscritto ai soggetti che fruiscono dalla misura agevolativa “Resto al Sud”, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020, poiché:

– è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socioeconomici dell’emergenza Covid-19, risultando, quindi, erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

– è rappresentato da un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, pertanto, differente rispetto alla misura Resto al Sud esistente prima della medesima emergenza.

Ne consegue che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.