Impugnazione delibere assembleari: conflitto d’interessi non immanente

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 38883 del 7dicembre 2021 ha chiarito che  il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato non è di per sé immanente nell’impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Nella vicenda specificamente esaminata, la Suprema corte si è occupata di una causa promossa per impugnare la delibera assembleare di una Srl, in pendenza della quale era stato nominato un curatore speciale in considerazione del ritenuto potenziale conflitto d’interessi tra amministratore e società.

Nel contesto societario, si rammenta, la nomina del curatore speciale viene effettuata per evitare che in situazioni di urgenza venga a mancare la persona a cui spetta la rappresentanza della persona giuridica o nelle ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentata e rappresentante legale, laddove quest’ultimo sia portatore di un interesse incompatibile con quello della società.

In tali casi, il legislatore ha previsto la figura del curatore speciale, soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica stessa che sia temporaneamente priva di rappresentanza o, come detto, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

Per la Corte, in definitiva, il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce una misura di giurisdizione volontaria, per la quale il legislatore si è limitato a rinviare, quanto al presupposto del conflitto d’interessi, alle nozioni generali, e a prevedere, quanto ai profili processuali, la competenza del capo dell’Ufficio innanzi al quale la causa della essere intrapresa.