Igiene ambientale aziende private e municipalizzate: parte economica 2019-2021 e unificazione dei contratti

Con l’ipotesi di accordo 9 dicembre 2021 Fise Assoambiente e UTILITALIA,Cisambiente, Legacoop Servizi, AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi con FP-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FIADEL, nell’ambito delle trattative per il rinnovo unificato dei rispettivi contratti hanno raggiunto un accordo per definire la copertura economica del periodo contrattuale 1° luglio 2019-31 dicembre 2021, nonché alcune modifiche agli articolati dei CCNL per i dipendenti dalle imprese e società esercenti servizi ambientali, che decorrono dal 1° gennaio 2022.###

Una tantum

A totale copertura del periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2021, ai dipendenti in servizio alla data di stipula dell’accordo in oggetto e alle date di erogazione delle tranches previste (esclusi i dipendenti in aspettativa), è corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad â‚¬ 500 per il liv. 4B, da erogarsi in 2 tranches di pari importo con la retribuzione di gennaio e aprile 2022 nei seguenti importi, elaborati redazionalmente:

LivelliImporti
 1.1.20221.4.2022
Q427,96427,96
8380,83380,83
7A343,13343,13
7B326,29326,29
6A310,44310,44
6B296,13296,13
5A281,5281,5
5B269,54269,54
4A257,84257,84
4B250250
3A242,02242,02
3B230,73230,73
2A229,81229,81
2B206,74206,74
1A186,07186,07
1B164,45164,45
J148,86148,86

L’una tantum è riproporzionata ai mesi di servizio prestati (*) ed è ridotta proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale. Inoltre, non matura nei periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico azienda. Le frazioni almeno pari a 15 giorni sono computate per intero, quelle inferiori sono trascurate.

L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale e dalla stessa va sottratto quanto erogato a titolo di E.C.E..

Nel caso di passaggio di categoria nel periodo suddetto gli importi saranno riferiti pro-quota all’effettivo livello di appartenenza.

La contrattazione aziendale può definire modalità di remunerazione alternative o sostitutive di pari importo all’una tantum.

L’accordo detta norme specifiche per le cessazioni e i cambi di appalto.

Malattia

Dal 1° gennaio 2022 la disciplina del comporto viene così modificata.

In merito all’applicazione di tale disciplina alle aziende che applicano il contratto Fise si riconosce il mantenimento della disciplina precedente, ove più favorevole, ai soli lavoratori in che raggiungano la scadenza del comporto entro il 1° gennaio 2022, ovvero la raggiungano entro il 28 febbraio 2022. A tal fine, verranno conteggiati i giorni di assenza ancora consentiti secondo il comporto precedente, che verranno sottratti dai 365 ora previsti per individuare in via convenzionale il numero dei giorni di assenza utilizzati dal lavoratore e computabili ai fini del raggiungimento del comporto.

Conservazione del posto

Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 365 giorni di calendario.

Il suddetto periodo si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l’arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

I periodi di ricovero ospedaliero (anche in day hospital o ospedalizzazione domiciliare) intervenuti nell’arco dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, non si computano ai fini del raggiungimento del comporto fino ad un massimo complessivo di 120 giorni di calendario nel medesimo arco temporale.

In presenza di gravi patologie quali ad es. malattie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, distrofia muscolare, Sla, morbo di Cooley, trapianti di organi vitali, Aids, uremia cronica, che richiedano terapie salvavita o cure invasive e prolungate, i suddetti periodi di ricovero ospedaliero e le assenze correlate alle terapie, intervenuti nell’arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, non si computano ai fini del raggiungimento del comporto fino ad un massimo complessivo di 300 giorni di calendario nel medesimo arco temporale.

Esonero agevolato per inidoneità

Ai lavoratori licenziati perché riconosciuti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o successivamente adibiti, viene corrisposta, oltre alle spettanze legali e contrattuali, una somma complessiva una tantum, in rapporto agli anni di servizio compiuti.

Gli importi sono i seguenti:

Anni di servizioIdoneità parzialeInidoneità
 Mensilità di retribuzione globale
Fino a 5 anni compiuti21
Da 6 a 10 anni compiuti54
Da 11 a 25 anni compiuti106
Da 26 anni in poi43

Apprendistato

Ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2022 si applica la disciplina che segue.

Condizioni di applicabilità

La percentuale di conferma in servizio nelle aziende con più di 50 dipendenti è pari ad almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. A tale fine non si computano i contratti risolti per dimissioni, per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per licenziamento collettivo o passaggio di appalto, per superamento del periodo di comporto, per rifiuto di restare in servizio al termine dell’apprendistato, nonché i contratti cessati nel corso o al termine del periodo di prova.

Qualificazione professionale e durata

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche comprese tra il livello 1 ed il livello Q delle Aree operativo-funzionali.

La durata complessiva massima è di 36 mesi. In caso di sospensione involontaria del rapporto per malattia, infortunio o altra causa per un periodo superiore a 30 giorni di calendario nei 36 mesi, anche attraverso più eventi, l’azienda può prolungare il rapporto per un periodo corrispondente.

Inquadramento e retribuzione

L’inquadramento è quello relativo alla qualifica da conseguire per tutto il periodo di apprendistato.

La retribuzione segue la seguente progressione:

Livello finaleI periodo (mesi)RetribuzioneII periodo (mesi)RetribuzioneIII periodo (mesi)Retribuzione
Q1285%1290%1295%
81285%1290%1295%
7B1285%1290%1295%
6B1285%1290%1295%
5B1285%1290%1295%
4B1285%1290%1295%
3B1275%1285%690%
2B1580%1590%
1B1580%1590%

Periodo di prova

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 3 mesi.

Indennità variabili

A decorrere dal II periodo di apprendistato, spettano agli apprendisti le indennità di mansione previste dall’art. 32 del c.c.n.l. L’indennità integrativa, l’indennità sgombero neve e l’indennità conducente spettano dal I periodo.

Trascorsi 6 mesi dall’assunzione viene riconosciuta l’indennità di reperibilità.

Maternità

Durante il congedo di maternità all’apprendista si applica la disciplina contrattuale prevista per i lavoratori qualificati, con riguardo al livello di inquadramento del periodo in corso al momento dell’astensione.

I periodi di congedo di maternità e congedo parentale non si computano ai fini della durata dell’apprendistato.

Part-time

L’assunzione in apprendistato professionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ferme restando la durata dell’attività formativa e la sua media annua prevista per il tempo pieno.

Trattamento normativo

Il periodo di apprendistato è utile ai fini dell’anzianità di servizio.

Agli apprendisti spettano i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione di 2º livello, compreso il C.r.a.

Attività formativa

Sono previste 120 ore medie annue retribuite nel triennio, con un minimo di 40 ore medie per anno di formazione di base e trasversale e di 80 ore medie per anno di formazione professionalizzante.

Malattia e infortunio

In caso di malattia all’apprendista non in prova si applica la disciplina dei qualificati ad eccezione del comporto che è pari a 240 giorni di calendario (80 giorni in caso di ricovero ospedaliero ed a 200 giorni in caso day hospital).

In caso di infortunio sul lavoro all’apprendista non in prova si applica la disciplina dei qualificati.

Preavviso

In caso di recesso al termine del periodo di apprendistato, è dovuto un preavviso scritto di 15 giorni di calendario.

Lavoro a termine

Ad integrazione della disciplina prevista dai CCNL per il lavoro a tempo determinato l’accordo in parola ha previsto quanto segue.

Dal 1° gennaio 2022 l’apposizione del termine di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi complessivi è consentita per le seguenti specifiche esigenze:

a) necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;

b) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;

c) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneità;

e) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.);

f) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;

g) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;

Inoltre, le parti concordano che costituiscono attività stagionali, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, in particolare per l’esecuzione di servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani nonché di quelli tossici e nocivi, comprese le attività indirette a questi riconducibili, in relazione a esigenze cicliche verificatesi nelle seguenti ipotesi:

– flussi stagionali nelle località di interesse turistico o climatico di norma in coincidenza con periodi di ferie o chiusure estive o invernali;

– tradizionali e consolidate ricorrenze e festività ed eventi di carattere nazionale o internazionale che comportano un afflusso aggiuntivo di persone o un’intensificazione dell’esigenza produttiva per un limitato periodo;

– sostituzione dei lavoratori assenti per ferie, di norma nei periodi estivi o invernali.