Congedo parentale Covid-19: modalità di richiesta e regole di cumulabilità

L’INPS con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, fornisce istruzioni amministrative concernenti il “Congedo parentale Covid-19, introdotto dal D.L.146/2021, a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

Il nuovo “Congedo parentale Covid-19” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti (anche affidatari o collocatari), dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata con L. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il congedo, pertanto, può essere fruito, sia in forma giornaliera che oraria, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi

Il D. L. 146/2021 dispone che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli conviventi minori di anni quattordici, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.

Situazioni di compatibilità

Il “Congedo parentale Covid-19” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo parentale Covid-19” in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece compatibili due richieste di “Congedo parentale Covid-19” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali tramite:

– portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornirla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.