Cassa integrazione Covid-19: l’INPS spiega l’applicazione del differimento dei termini

L’INPS, con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, fornisce tempestivamente le istruzioni procedurali per l’applicazione del differimento dei termini relativi alla richiesta ed erogazione dei trattamenti di cassa integrazione emergenziali Covid-19. La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro ha stabilito differimento al 31 dicembre 2021 di tutti i termini decadenziali riferibili alla presentazione delle domande e alle istanze di liquidazione, sia a pagamento diretto che a conguaglio in denuncia contributiva, che riguardino periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a competenza ricadente nell’arco temporale che va da dicembre 2020 ad agosto 2021 compreso.

La legge di conversione, infatti, all’art. 11-bis, ha disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Differimento dei termini decadenziali

Sono differiti al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento diretto o il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Domande oggetto di differimento

Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di:

– Cassa integrazione (ordinaria e in deroga);

– Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali del Fondo di integrazione salariale (FIS);

– Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA);

scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

La disciplina ordinaria vigente in materia prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

La proroga dei termini riguarda unicamente le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore: presupposto di base è il rispetto della durata massima dei trattamenti prevista di volta in volta dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto dalle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Flussi di pagamento oggetto del differimento

Il regime di differimento si applica anche alle trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento diretto o il saldo dei trattamenti Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In particolare, l’Istituto fa presente che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

N.B. Il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

Istruzioni operative

I datori di lavoro che, in riferimento ai periodi oggetto di differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Domande respinte o accolte parzialmente

Le modalità per fruire della remissione in termini, entro il 31 dicembre 2021, variano a seconda della fattispecie concreta:

– domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda: i datori di lavoro non devono riproporre nuove istanze.

– domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza: i datori di lavoro devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per i periodi interessati, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini;

– mancato invio dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati: i datori di lavoro dovranno trasmettere le denunce UNIEMENS con quadro per il pagamento diretto;

– modelli “SR41” e “SR43” semplificati trasmessi e respinti per intervenuta decadenza: non è necessario riproporre l’invio in quanto la liquidazione dei trattamenti autorizzati sarà effettuata d’ufficio dalla sede territorialmente competente.