I professionisti dello studio associato operano autonomamente? Niente Irap

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 39578 del 13 dicembre 2021 ha statuito che non spetta l’irap

 allo studio associato se i professionisti dimostrano di esercitare la loro attività professionale in modo autonomo.

Nella vicenda al vaglio della Corte uno studio legale associato, in persona degli associati, ricevevano un rifiuto  dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’Irap versata in relazione ad alcuni anni d’imposta.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva confermato la decisione con cui, in primo grado, era stata accolta l’impugnazione dello studio sul rilievo che non fosse stata accertata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che avrebbe potuto legittimare la pretesa.

Secondo l’Agenzia delle entrate – rivoltasi ai giudici di legittimità contro tale ultima decisione – era tuttavia errato sostenere che dovesse essere accertata la sussistenza di tale requisito, in quanto le Associazioni professionali sarebbero comunque soggette ad Irap, a prescindere da qualunque indagine di merito.

Doglianza, questa giudicata infondata dagli Ermellini: nella decisione impugnata, la CTR aveva fondato la propria decisione non solo sul mancato accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, ma anche sulla circostanza – oggetto di un accertamento di fatto che non era stato oggetto di specifiche censure da parte del Fisco – che, comunque, i due professionisti soci dello studio svolgevano la rispettiva attività professionale “autonomamente l’uno dall’altro”, vale a dire con l’autonomia e l’individualità professionale di ciascun professionista.

La Corte,  ha richiamato il principio , secondo cui le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP – e ciò indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività – ha comunque ricordato la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, di esclusione di tali soggetti dall’imposta in questione se si dimostra che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.