Fondo solidarietà settore aereo e aeroportuale: autocertificazione entro il 28 febbraio 2022
L’INPS, nel messaggio n. 4566 del 21 dicembre 2021, relativamente al settore del trasporto aereo e aeroportuale, rende noto l’obbligo dichiarativo, da rendersi con il modello “SR85” entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, riguardo lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale. L’inadempimento comporta la sospensione della prestazione integrativa nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto, che per le prestazioni relative all’anno in corso, eccezionalmente viene prorogato al 28 febbraio 2022.
Dichiarazione del lavoratore
Trattasi in particolare della dichiarazione con la quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attesta di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero, ovvero indica i periodi eventualmente svolti a fare data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto.
Tale obbligo, come chiarito nel documento di prassi, permane anche per l’anno 2021 e la comunicazione del modello “SR85”, riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale INPS.