Agricoltura – sistemazione idraulico-forestale, rinnovato il CCNL

Con l’accordo 9 dicembre 2021, Agci-Agrital, Amministrazioni pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e servizi, Federforeste e Legacoop Agroalimentare con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione viene esteso alle attività di arboricoltura da legno, pratiche selvicolturali, filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia, gestione forestale sostenibile e/o attiva, programmazione forestale.

Classificazione del personale

Vengono inseriti i profili di responsabile di sala nelle centrali operative relativamente alla lotta gli incendi boschivi (liv. 6), responsabile direzioni operazioni di spegnimento incendi (liv. 6) e componente di sala nelle centrali operative relativamente alla lotta gli incendi boschivi (liv. 5).

Minimi tabellari

A seguito degli incrementi stabiliti dall’accordo con decorrenza 1° dicembre 2021 (€ 50) e 1° marzo 2023 (€ 50) per il liv. 2, i nuovi importi mensili del minimo conglobato, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
 Dal 1.12.2021Dal 1.3.2023
6Q1.835,691.906,06
61.835,691.906,06
51.599,371.660,95
41.471,091.527,57
31.382,561.435,80
21.303,461.353,46
11.205,371.251,66
Op. specializzati super1.485,271.542,22
Op. specializzati1.398,271.451,98
Op. qualificati super1.337,941.389,33
Op. qualificati1.306,161.356,16
Op. comuni1.205,371.251,66

Apprendistato professionalizzante

La disciplina contrattuale viene armonizzata con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015.

Qualificazione professionale e durata

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati al conseguimento dei livelli dal 6º al 2º.

La durata massima dell’apprendistato è la seguente:

LivelloDurata complessivaPrimo periodo/mesiSecondo periodo/mesiTerzo periodo/mesi
36121212
36121212
3212128
221066
201010

La malattia o l’infortunio o le altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni prorogano il contratto.

Inquadramento e retribuzione

L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

– primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;

– secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

– terzo periodo: livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al 2º livello saranno inquadrati al livello finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

Periodo di prova

Il periodo di prova è quello del livello di destinazione.

Malattia e infortunio

In caso di malattia o infortunio sul lavoro si applica la disciplina dei qualificati (operai e impiegati).

Attività formativa

La formazione di base e trasversale è pari a 50 ore medie annue (ridotte a 35 ore se in possesso di titolo di studio correlato). La formazione professionalizzante è pari a 120 ore nel triennio.

Il piano formativo deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Apprendistato stagionale

Per i livv. 5, 4 e 3 operai e livv. 6, 5 e 4 impiegati è consentito articolare il contratto in più stagioni, con più contratti a termine, nel limite di durata massima, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.

Ciascun contratto non può essere inferiore a 4 mesi consecutivi e continuativi.

L’inquadramento sarà di 1 livello inferiore a quello di destinazione per la metà del periodo e successivamente sarà quello di arrivo.

L’apprendista stagionale piò esercitare il diritto di precedenza nelle successive assunzioni stagionali.

La formazione sarà riproporzionata alla durata del contratto.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico azienda al Fondo Previdenza Cooperativa viene elevato all’1,5% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r

Il contributo a carico del lavoratore resta invariato all’1%.

Dal 1° gennaio 2022 al lavoratore che partecipi in presenza all’assemblea del Fondo spetta 1 giorno di permesso retribuito.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.