Lavoratori addetti terminal di approdo: indennità Covid una tantum per il 2021

Con il decreto n. 178 del 16 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze riconosce ai lavoratori impiegati dai soggetti individuati all’art. 1, c. 4 del D.L. n. 103 del 2021, una indennità onnicomprensiva pari a 2.000 euro per il 2021.

Soggetti destinatari dell’indennità

L’indennità è riconosciuta, come detto, alle seguenti categorie di lavoratori impiegati dai soggetti addetti ai terminal di approdo:

– lavoratori dipendenti stagionali;

– lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

– lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

Categorie escluse dal beneficio

L’indennità non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021, risultino titolari:

– di altra misura di sostegno al reddito;

– di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

– di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Modalità di presentazione delle domande e monitoraggio

La domanda per la concessione dell’indennità è presentata all’INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e gestita dall’Istituto che ne definisce modalità e termini.

Le indennità sono erogate direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.