Covid-19: ampliato l’uso del green pass rafforzato ed eliminata la quarantena per i vaccinati

 Il Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

A partire dal 10 gennaio 2022 e  fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo non si applica la quarantena precauzionale.

Agli stessi soggetti, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.