Certificazione debiti contributivi: come utilizzare la procedura VE.R.A.
L’INPS con il messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021, illustra la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, per la certificazione dei debiti contributivi, da richiedere per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Contenuti e termini di rilascio
Il Certificato unico deve riportare:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;
c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l’importo dei contributi, l’importo delle sanzioni civili e lo stato del credito. A tal fine il certificato sarà corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.
Per il rilascio del Certificato unico da parte dell’INPS è stato fissato un termine massimo di 45 giorni decorrente dalla data della richiesta.
Procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”
La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” costituisce l’evoluzione della procedura denominata “VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale”,
All’atto dell’accesso al servizio l’interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del Codice e inserire obbligatoriamente l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni. La richiesta è contrassegnata dal sistema con un “numero ticket” che viene contestualmente comunicato (a video) al richiedente unitamente all’avviso che l’apposizione del numero di protocollo avverrà entro le successive 72 ore.
Il Certificato unico viene generato in formato “pdf.A” non modificabile e trasmesso al richiedente.
Verifica esposizioni debitorie
Il Certificato unico deve riportare le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall’INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero. Inoltre, deve contenere l’indicazione dei crediti affidati all’Agente della Riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento. Con riguardo ai crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, in attesa della definizione delle attività per il colloquio in cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura fornirà l’esito rilevato dagli archivi della procedura Gestione AVA.
Nella fase di validazione della certificazione l’operatore dovrà verificare nella procedura Gestione AVA se l’avviso di addebito abbia subito una modifica dello stato; in tal caso, il credito dovrà essere registrato nella sezione dei crediti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione.