ATTENZIONE….URGENTE……..AUTONOMI OCCASIONALI…..NUOVI OBBLIGHI E CARATTERISTICHE

Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Non trattandosi di posta elettronica certificata, il committente deve conservare una copia della comunicazione per esibirla al personale ispettivo nel caso di un controllo.

Le istruzioni pubblicate dall’INL con la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022 si applicano a tutti i rapporti lavorativi avviati a partire dal 21 dicembre, anche se già cessati, e per quelli già in vigore in questa data, e ancora in corso.

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

A tal proposito sarà cura della clientela tutta segnalare nei termini la sussistenza di rapporti autonomi occasionali ancora in essere ed antecedenti alla data del 21 dicembre 2021 onde consentirne la comunicazione obbligatoria.

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

I committenti, che operano quali imprenditori, devono comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, individuato in base al luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa:

  • i dati propri e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una descrizione sintetica dell’attività;
  • la data d’inizio della prestazione;
  • se pattuita, l’eventuale durata del periodo lavorativo: per esempio 1 giorno, una settimana, un mese;
  • se pattuito al momento dell’incarico, il compenso.

Se la prestazione non viene compiuta nell’arco temporale comunicato, il committente dovrà inviare una nuova comunicazione.

Sono pertanto esclusi da questa categoria, oltre ai rapporti di natura subordinata:

le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva;

le professioni intellettuali disciplinate dall’articolo 2229 del Codice Civile, e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi”, per cui l’obbligo di comunicazione deve essere assolto entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro;

le prestazioni occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017.

È importante ribadire che, come precisato dalla nota dell’INL, il lavoratore autonomo occasionale è definito dall’articolo 2222 del Codice Civile come colui che: “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Quindi la fattispecie del lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell’occasionalità, e per questo non richiede l’apertura di una posizione IVA.

In alcun modo, pertanto, sono assimilabili alle prestazioni autonome occasionali, le prestazioni rese nell’ambito delle attività ordinariamente svolte dalla Committente con personale subordinato e coincidenti con l’oggetto sociale. A titolo esemplificativo non rientrano nei meandri di tale attività autonoma occasionale ,  le prestazioni rese in qualità di addetti alla pulizia, sorveglianti, camerieri, ed ogni altra attività intrinsecamente denotata dal vincolo di subordinazione.

Si sensibilizza pertanto la clientela tutta nel prestare particolare attenzione nell’uso improprio di tali prestazioni laddove non incardino le caratteristiche dell’autonomia della prestazione e proprio considerando l’attenzionamento posto dal Ministero del Lavoro che potrà avviare accertamenti ispettivi d’ufficio volti a rilevare l’illegittimità del ricorso a tali prestazioni.