Prospetto disabili da inviare entro il 31 gennaio 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto n. 194 del 2021,  ha provveduto ad aggiornare l’importo delle sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo, obbligatorio in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il termine ordinario di trasmissione del prospetto è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Prospetto informativo

Sono obbligati all’invio del prospetto informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sanzioni aggiornate dal 2022

L’articolo 15 della legge n. 68/99 prevede che le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi assunzionali di lavoratori disabili sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Il Decreto ministeriale aggiorna l’importo delle sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999), fissandole a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si ricorda inoltre che dal 1 ottobre 2021 l’accesso al sistema per la gestione del Prospetto Informativo Disabili (PID) è consentito tramite il portale Servizi Lavoro con credenziali SPID (di tipo personale) e Carta d’Identità Elettronica (CIE). Nella homepage del portale Servizi Lavoro sono presenti diversi box dedicati all’accesso.