CCNL Metalmeccanica, oreficeria e odontotecnica – Artigianato

Siglata il 17 dicembre 2021, da Cna Produzione, Cna installazione di impianti, Cna servizi alla comunità/autoriparatori, Cna artistico e tradizionale, Cna benessere e sanità, Confartigianato autoriparazione, Confartigianato metalmeccanica di produzione, Confartigianato impianti, Confartigianato orafi, Confartigianato odontotecnici, Confartigianato restauro, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese artigiane dell’area meccanica, che confluisce nella nuova macro area Manifatturiero. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono, salve specifiche decorrenze per singoli istituti, dalla data di sottoscrizione dello stesso. Con successivo verbale integrativo del 22 dicembre 2021, le Parti hanno anche sviluppato le tabelle dei minimi retributivi.

Si riportano le novità di maggior rilievo.

Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del Ccnl viene estesa alle imprese artigiane e consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, nonché ai datori di lavoro che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici ed ogni altro materiale che ricade nel campo di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali.

Sistema di inquadramento
Le Parti hanno istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale al fine di avviare, secondo lo schema riportato nell’accordo, un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento, che dovrà terminare entro la vigenza contrattuale.

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 dicembre 2021, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum, escluso dalla base di calcolo del t.f.r., pari ad € 130,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo verrà erogato in 2 soluzioni:

  • € 70,00 con la retribuzione del mese di marzo 2022;
  • € 60,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 dicembre 2021 l’una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le suindicate decorrenze.
L’importo sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da quest’ultima fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di gennaio 2022.

Minimi retributivi
Con l’accordo 17 dicembre 2021 le Parti hanno definito gli aumenti dei minimi tabellari, riferiti al 4° livello, con decorrenza 1° gennaio 2022 (€ 25,00 settori: metalmeccanica e installazione di impianti; orafi, argentieri ed affinni; odontotecnica), 1° maggio 2022 (€ 25,00 per i predetti settori) e 1° dicembre 2022 (€ 19,57 settore metalmeccanica e installazione di impianti; € 19,74 orafi, argentieri ed affini; € 16,09 odontotecnica).

Con verbale integrativo 22 dicembre 2021 sono stati sviluppati i minimi contrattuali come da seguenti tabelle.

Settore metalmeccanica e installazione di impianti

LivelliMinimi retributivi
dal 1° gennaio 2022dal 1° maggio 2022dal 1° dicembre 2022
1Q1.778,791.810,191.834,76
11.778,791.810,191.834,76
21.655,091.684,301.707,17
2bis1.562,811.590,391.611,99
31.502,771.529,291.550,06
41.416,411.441,411.460,98
51.364,201.388,281.407,13
61.300,891.323,851.341,83


Settore Orafi, argentieri ed affini

LivelliMinimi retributivi
dal 1° gennaio 2022dal 1° maggio 2022dal 1° dicembre 2022
1Q1.780,171.811,521.836,26
11.780,171.811,521.836,26
21.658,541.687,741.710,81
31.509,701.536,281.557,28
41.419,901.444,901.464,64
51.365,361.389,401.408,39
61.294,521.317,311.335,32


Settore Odontotecnica

LivelliMinimi retributivi
dal 1° gennaio 2022dal 1° maggio 2022dal 1° dicembre 2022
1S1.874,241.881,531.903,59
11.670,641.701,651.721,61
21.582,501.611,881.630,78
31.430,511.457,061.474,16
41.346,911.371,911.388,00
51.289,951.313,891.329,31
61.241,131.264,171.278,99


Trasferte – Artt. 30 e 30 bis Ccnl
Dal 1° gennaio 2022, gli importi dell’indennità di trasferta, per il settore metalmeccanica e odontotecnica, sono aumentati del 5%. L’indennità sarà, dunque, pari ad € 36,75.

Reperibilità – Art. 31 Ccnl
Dal 1° gennaio 2022, gli importi dell’indennità di reperibilità, per il settore metalmeccanica, sono aumentati del 5%, pertanto saranno pari a:

  • € 13,65 in caso di reperibilità 24 ore;
  • € 7,35 in caso di reperibilità 16 ore.

Contratto a tempo determinato
Con l’accordo sono state apportate le seguenti modifiche.

Ulteriori causali di ricorso al contratto a termine
Oltre alle ipotesi previste dal D.lgs 81/2015, il ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nelle seguenti ulteriori ipotesi:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Limiti quantitativi
Ferma restando l’esclusione dei lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti limiti:

  • nelle imprese fino a 5 dipendenti (compresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti): 3 lavoratori;
  • nelle imprese con più di 5 dipendenti (come sopra calcolati): 4 lavoratori;
  • nelle imprese del settore odontotecnnico con più di 10 dipendenti: 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza (come sopra calcolati);
  • nelle imprese degli altri settori con più di 10 dipendenti: 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Rimangono escluse da limitazioni quantitative, i contratti a termine conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività.

Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre), ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (entro 3 mesi nel caso di cui all’art. 24, comma 3, D.lgs. 81/2015 “…svolgimento di attività stagionali…”).  Il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Intervalli temporali
In riferimento all’art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015 le Parti convengono che alle assunzioni a tempo determinato non si applicano le disposizioni sugli intervalli temporali.

Stagionalità
Consentita, per tutte le tipologie di di aziende, la stipula di contratti a termine, con durata fino a 6 mesi, per esigenze stagionali per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell’anno (c.d. punte stagionali).

Periodo di prova
In caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione Naspi/Dis-Coll, il periodo di prova può essere esteso fino a 3 mesi, a condizione che tra le parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro.

Apprendistato professionalizzante
Apprendistato presso altri datori di lavoro
I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, sono utili ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto viene ridotta di 6 mesi.

Trasformazione apprendistato duale in apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in apprendistato professionalizzante e non sarà ammesso il periodo di prova.

Ai fini della determinazione della durata massima dell’apprendistato professionalizzante, le durate previste dal Ccnl per l’apprendistato professionalizzante saranno ridotte per un periodo pari alla durata dell’apprendistato duale instaurato e fino ad un massimo di 12 mesi.
L’anzianità del rapporto di apprendistato duale è riconosciuta, in caso di mantenimento in servizio, al termine dell’apprendistato professionalizzante.

***
Settore Restauro artistico di beni culturali
Le Parti hanno concordano che, per tutto quanto non previsto nella sezione specifica, si applichino gli istituti contrattuali relativi al settore orafo, argentiero, affini.

Classificazione del personale
Definita la classificazione del personale inerente il settore “Restauro artistico di beni culturali”, che viene inquadrato in 8 livelli professionali.

Minimi retributivi
Sono stati definiti i seguenti minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

LivelliQualificheRetribuzione tabellare
Dal 1° gennaio 2022
Quadro Super*Restauratore beni culturali – funzioni di gerente2.458,42
QuadroRestauratore beni culturali – funzioni direttiva2.458,42
1Restauratore beni culturali – funzioni di capocantiere2.308,42
2Restauratore beni culturali – specializzato provetto1.775,55
3Restauratore beni culturali – specializzato1.650,00
4**Tecnico del restauro Senior
Addetti all’amministrazione o ai servizi
1.627,55
5Tecnico del restauro junior
Tecnici del restauro con competenze settoriali
Addetti all’amministrazione o ai servizi
Operaio qualificato
1.525,55
6Operaio generico1.456,63


Indennità di funzioni direttive
*Al lavoratore inquadrato al livello Quadro Super è riconosciuta un’indennità per lo svolgimento di funzioni direttive pari ad € 50,00 mensili.

Indennità ruolo strategico
**Al lavoratore tecnico del restauro Senior, inquadrato al 4° livello, è riconosciuta un’indennità di ruolo strategico (I.R.S.) pari ad € 100,00 mensili.

Riallineamento retributivo
Per le imprese che alla data di stipula dell’accordo 22 dicembre 2021 applicano un altro contratto collettivo o tabelle salariali differenti, è consentito attuare il riallineamento retributivo secondo la seguente gradualità:

  • per un valore fino al 10% l’azienda riconoscerà i minimi retributivi definiti nell’accordo dal 1° gennaio 2022;
  • le eventuali quote aggiuntive dall’11% al 20% saranno riconosciute dal 1° luglio 2022;
  • le eventuali quote aggiuntive dal 21% in poi saranno riconosciute dal l° dicembre 2022.

Periodo di prova
La durata del periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, è così stabilita:

LivelliPeriodo di prova/Durata
Quadro Super6 mesi
Quadro6 mesi
15 mesi
24 mesi e 2 settimane
34 mesi
43 mesi e 2 settimane
53 mesi
61 mese

 
Preavviso  
I termini di preavviso, che decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

LivelliPreavviso/Durata
Quadro Super3 mesi
Quadro3 mesi
12 mesi e 2 settimane
22 mesi
32 mesi
41 mese e 2 settimane
51 mese e 2 settimane
61 mese


Aumenti periodici di anzianità
Vengono stabiliti i seguenti scatti di anzianità.

LivelliRetribuzione tabellare
Quadro Super 32,94
Quadro32,94
129,08
226,13
324,29
421,72
520,24
618,40

 
Apprendistato professionalizzante
Durata
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni (3 anni per gli addetti all’amministrazione o ai servizi).

Progressione della retribuzione
Ai fini del trattamento economico dell’apprendista (che non può essere retribuito a cottimo), sono state stabilite le seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato.

Livello di inquadramento finale  I semII sem   III sem   IV semV sem VI semVII semVIII* semIX semX sem
280%                       80%85%85%90%90%95%95% 100%  100%
370%70%75% 78% 80%85%88%92%100% 100%
470%70%75%78%80%85%88%92% 100%100%
570%70%75%78%80%85%88%92%100%100%
Addetti all’amministrazione o ai servizi70%70%75%80%85%90%

* N.d.R.: Nell’ipotesi di accordo 17/12/2021 viene riportato “VII sem”.