Congedo parentale Covid-19: come presentare domanda all’INPS

L’INPS  con il messaggio 74 del 8 gennaio 2022 fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte dei genitori di lavoratori dipendenti, a seguito delle novità del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Si rinviano invece ad un successivo messaggio le istruzioni operative per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’INPS o alla Gestione separata.

Per effetto dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il termine per la fruizione del suddetto congedo è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021 come precedentemente previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Fino al 31 marzo 2022 spetta un congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto ovunque avvenuta, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o in caso di centri diurni assistenziali chiusi.

Il congedo è indennizzato dall’INPS limitatamente ai casi di cura di:

  • figli non disabili conviventi minori di anni 14 e per la durata, in tutto o in parte, dell’evento che coinvolge il figlio (infezione da Covid, quarantena da contatto, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza);
  • figli disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (anche non conviventi e senza limiti d’età), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura del centro diurno assistenziale.

N.B. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto il congedo non può essere fruito se il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse.

Il congedo inoltre può essere fruito:

⦁ in forma giornaliera e oraria (in modalità oraria può essere fruito nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano oppure, in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave);

⦁ alternativamente all’altro genitore, quindi da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni o nelle stesse ore (l’INPS, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, accoglie la domanda presentata cronologicamente prima). La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave;

⦁ da un genitore con rapporto di lavoro dipendente in essere (se il rapporto di lavoro cessa o viene sospeso, viene meno il diritto al congedo e all’indennizzo e il genitore deve tempestivamente informare l’INPS).

L’indennizzo spetta per gli eventi e alle condizioni su indicate esclusivamente nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 marzo 2022.

L’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Al suddetto importo non va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore (secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, con esclusione del comma 2).

Per tutta la durata del congedo è riconosciuta, ai fini previdenziali, la contribuzione figurativa.

L’indennità è erogata con pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se è erogata con pagamento diretto costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

È possibile presentare domanda tramite la piattaforma già attiva sul sito dell’INPS.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica direttamente, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa, la richiesta può essere presentata attraverso il Contact center integrato o tramite gli Istituti di Patronato.

l’INPS ha chiarito che il congedo parentale Covid-19 può essere fruito anche da parte del lavoratore in smart working purchè il lavoratore stesso si astenga, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile.

Il congedo parentale Covid-19 può essere fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.