Cartella per debiti tributari della Sas- socio assistito dal beneficium excussionis
La Corte di Cassazione con la sentenza 998 del 14 gennaio 2022 ha statuito che la responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali, anche tributari, è assistita dal beneficio della preventiva escussione.
E’ stato confermato, dalla Cassazione, l’annullamento di una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale, nei confronti del socio accomandatario di una Sas in liquidazione, in conseguenza dell’omesso versamento di Iva e di ritenute alla fonte dovute dalla società.
Le Commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado, avevano ritenuto che l’atto impositivo andasse annullato in quanto notificato al socio e non già alla società debitrice principale.
Secondo i giudici di merito, infatti, il soggetto legittimato passivamente a ricevere la notifica della cartella era la Sas e non il socio illimitatamente responsabile.
L’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte, denunciando violazione e falsa applicazione di legge. Secondo la difesa del Fisco, inoltre, era erroneo ritenere che l’Ufficio finanziario non potesse notificare la cartella di pagamento al socio illimitatamente responsabile e, dunque, coobbligato in solido con la società.
Sul punto, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato il principio consolidato per cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti della società di persone, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società è operante anche nei rapporti tributari: il socio, quindi, può essere destinatario della pretesa fiscale anche quando questa si riferisca alla società, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima.
Tali principi – ha confermato la Corte – trovano applicazione anche nei casi in cui, come quello esaminato, l’iscrizione a ruolo del tributo sia avvenuta a seguito di controllo formale e, dunque, non sia stata proceduta dalla notifica di un prodromico atto impositivo.
Per la Cassazione, in ogni caso, l’accertamento della facoltà, per l’agente della riscossione, di notificare la cartella al socio illimitatamente responsabile per il debito tributario della società – e ciò, come detto, anche indipendentemente dalla preventiva notifica a quest’ultimo – non conduceva, comunque, all’accoglimento del motivo di impugnazione avanzato dal Fisco.
Questo perché la responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali – ai sensi dell’art. 2304 c.c. applicabile alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio disposto dall’art. 2315 c.c. – è assistita dal beneficio della preventiva escussione.