Indennità ALAS per i lavoratori dello spettacolo: requisiti e modalità di richiesta
L’INPS nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, si occupa dell’indennità ALAS spettante ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
L’indennità di disoccupazione ALAS spetta anche ai lavoratori autonomi a tempo determinato e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
Requisiti di spettanza
L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Caratteri della prestazione
L’indennità ALAS è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nel caso in cui il reddito medio mensile superi l’importo di 1.227,55 euro, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
La domanda di ALAS deve essere presentata, per via telematica, entro 68 giorni dalla:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Decorrenza della prestazione
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
– dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione in caso di:
1) titolarità di trattamento pensionistico diretto;
2) essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
3) titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
4) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità ALAS è incompatibile:
– con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative;
– con il Reddito di cittadinanza;
– con la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;
– con le indennità di malattia e maternità.