Esonero alternativo alla cig Covid-19: istanza e fruizione in Uniemens
L’INPS con il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, detta le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
Il beneficio contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021.
Inoltre, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale: l’esonero può dunque essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo esonero.
Istanza di fruizione
I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, l’istanza “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020” per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Esposizione a conguaglio in Uniemens
I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L906”, mentre nell’elemento “ImportoACredito” indicheranno il relativo importo.
I datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “AltreADebito”:
– nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M904”;
– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno il relativo importo.
Il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
Esposizione a conguaglio in Lista PosPA
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “26”;
– nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.
Per la restituzione della quota di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.