Clausole contrattuali e approvazione scritta

La Corte di Cassazione con sentenza 1143 del 14 gennaio 2022 ha statuito che le  clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, non necessitano di una specifica approvazione scritta.

Nella vicenda esaminata, un agente di vendita aveva citato la società preponente al fine di far valere la nullità del patto di non concorrenza convenuto, per asserita vessatorietà della clausola contrattuale che lo disciplinava, ottenendo ragione da parte della Corte d’appello.

Secondo la Cassazione, tuttavia, era erronea l’affermazione contenuta nella decisione di secondo grado circa la natura del contratto in esame come concluso mediante moduli o formulari.

Non possono ritenersi “per adesione” – ha precisato la Suprema corte – i contratti, come quello di specie, predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

La clausola di cui si discuteva, ciò posto, si sottraeva all’ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. per il solo fatto (pacifico) che il regolamento negoziale in esame era riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli agenti della società preponente, e per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari tanto che, con specifico riferimento alla remunerazione del patto di non concorrenza, le condizioni cambiavano di volta in volta.