Lavoro autonomo occasionale – le Faq

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 17 gennaio 2022, le Faq con tutti i dettagli a seguito del nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dalla L. n. 215/2021 per i lavoratori autonomi occasionali.

Analizziamo dunque il contenuto delle suddette faq

La norma si applica anche alle pubbliche amministrazioni?

Tecnicamente non svolgono “attività imprenditoriale” (art. 14 DLgs 81/08). Anche se il D.Lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, la comunicazione preventiva per ii lavoratori inquadrabili all’art. 2222 c.c. è prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 14 del già citato decreto. Di conseguenza l’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare le pubbliche amministrazioni.

 L’obbligo si applica anche ad un amministratore di condominio, pensionato, che prende il compenso una volta l’anno?

 L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare i condomini.

 Le prestazioni di lavoro occasionali Libretto di famiglia e /o PrestO, instaurati ai sensi e nelle forme previste dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, devono sottostare alla nuova disciplina della comunicazione preventiva? No. Per queste particolari tipologie di prestazioni di lavoro occasionali, Libretto di famiglia e /o PrestO, esistono già specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto.

 Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 03/01/2022, con scadenza il 20/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione? Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 la comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

 Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 21/12/2021, con scadenza il 20/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione? Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 la comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 21/12/2021, con scadenza il 07/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione?

Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati alla data di emanazione della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (11/01/2022) la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

 Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 01/12/2021 e cessata il 15/12/2021 deve essere effettuata la comunicazione? No, per tutti i rapporti di lavoro scaduti in data antecedente al 21/12/2021, data di entrata in vigore della nuova disciplina, non va effettuata la comunicazione.

 Nel caso in cui la prestazione di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione? Sì, laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione.

La comunicazione preventiva va effettuata tramite indirizzo di posta elettronica certificata (pec) oppure basta una e-mail ordinaria? In attesa di diverse disposizioni la comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una email ordinaria (non posta certificata – pec) agli specifici indirizzi di posta elettronica messi a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale competente in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

 La comunicazione preventiva deve contenere solo dati del committente e del prestatore? Ci sono dei contenuti minimi da rispettare?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in attesa di nuove disposizioni, con la nota del 11/01/2022 ha stabilito che onde evitare che la comunicazione sia omessa la stessa deve essere inviata tramite e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi: • dati del committente e del prestatore; • luogo della prestazione; • sintetica descrizione dell’attività; • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

È possibile annullare e/o sostituire una comunicazione preventiva eventualmente errata?

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata, o i dati indicati modificati, in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla nuova comunicazione preventiva? In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.