CCNL Agricoltura – Sistemazioni idraulico forestali

Siglato in data 9 dicembre 2021, da Agci-Agrital, Amministrazioni pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative lavoro e servizi, Federazione italiana comunità forestali-Federforeste, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, il rinnovo del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2021 e avrà validità sino al 31 dicembre 2024.

Si riportano le novità di maggior rilievo.

Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del Ccnl viene estesa alle seguenti attività:

  • arboricoltura da legno;
  • pratiche silvicolturali;
  • filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
  • gestione forestale sostenibile e/o attiva;
  • programmazione forestale.

Classificazione degli impiegati
Con l’accordo sono stati inseriti i seguenti nuovi profili.
Livello 6° (par. 152):

  • Responsabile di sala nelle centrali operative provinciali/regionali relativamente alla lotta agli incendi boschivi;
  • Responsabile direzione operazioni di spegnimento incendi.

Livello 5° (par. 133):

  • Componente di sala nelle centrali operative provinciali/regionali relativamente alla lotta agli incendi boschivi.

Retribuzione
Stabiliti i seguenti  incrementi dei minimi contrattuali per il livello 2 operai e impiegati (par. 108), da riparametrare:

  • € 50,00 dal 1° dicembre 2021;
  • € 50,00 dal 1° marzo 2023.

Contrattazione
La durata del Cirl (contratto integrativo regionale di lavoro) da triennale diviene quadriennale. Nelle regioni dove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente e il Ccnl, le Parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31 dicembre 2023.

Assunzione
Ai lavoratori che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo, viene riconosciuto il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative.

Attività stagionali
In aggiunta alle attività di cui al D.P.R. 1525/1963, nell’accordo vengono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori attività a carattere stagionale, per le quali può essere stipulato il contratto a termine.
Tali attività devono:

  • avere caratteristiche peculiari del settore in cui opera l’impresa;
  • essere concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche.

Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare – Rifiuto
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I° grado.

Limiti percentuali
Il limite dei rapporti di lavoro part-time degli operai passa dal 12% al 15% degli operai a tempo indeterminato, con un minimo di 2.

Clausole elastiche
Prevista la possibilità di pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, con un preavviso di 5 giorni lavorativi.

Trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time
Con l’accordo sono state definite le condizioni ai fini del riconoscimento del diritto e della priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time. E’ stato definito, inoltre, il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno.

Apprendistato professionalizzante
Le Parti hanno definito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere in linea con quanto previsto nel d.lgs. 81/2015.

Destinatari
L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare:

  • giovani tra i 18 e i 30 anni di età non compiuti (dal 17° anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005);
  • lavoratori in mobilità.

Durata
La durata minima è di 6 mesi; la durata massima è la seguente:

LivelliDurata complessivaPrimo periodo/MesiSecondo periodo/MesiTerzo periodo/Mesi
2201010
3221066
43212128
536121212
636121212

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, comportano la proroga del contratto.

Periodo di prova
Il periodo di prova è pari a quello della categoria di destinazione.

Malattia e infortunio (operai e impiegati)
In caso di malattia e infortunio, all’apprendista spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori qualificati.

Inquadramento e retribuzione
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

  • primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
  • secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;
  • terzo periodo: livello di destinazione finale.

È vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda/ente, è pari a 50 ore medie annue (può essere ridotto a 35 ore nel caso in cui l’apprendista possieda un titolo di studio correlato al profilo da conseguire).

Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Apprendistato in cicli stagionali
Ferma restando la durata massima di durata, per i livelli 5°, 4° e 3° operai 6°, 5° e 4° impiegati è consentito articolare l’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.
La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato non può avere una durata inferiore a 4 mesi consecutivi.

Gli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati 1 livello inferiore a quello di arrivo per metà del periodo, successivamente nel livello di destinazione.

L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione, presso la stessa azienda, nella stagione successiva, con le modalità eventualmente previste dalla contrattazione di II livello.

La durata della formazione sarà riproporzionata in base all’effettiva durata del contratto.

Orario di lavoro
Alla contrattazione in sede decentrata viene riconosciuta la possibilità del riconoscimento delle maggiorazioni, dell’istituzione del monte ore individuale e delle modalità di fruizione dei riposi compensativi.
 
Aspettativa
L’aspettativa non retribuita prevista per il lavoratore non in prova, nelle aziende con oltre 5 dipendenti, viene concessa anche al lavoratore, che ne faccia richiesta, per un periodo aggiuntivo massimo di 6 mesi, nei casi di terapie riabilitative certificate e svolte presso strutture del SSN o strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni per gravi patologie o virus HIV.

Diritto allo studio
Ai lavoratori a tempo determinato viene riconosciuto il diritto al godimento di permessi retribuiti nei seguenti termini:

  • lavoratori con almeno 151 giornate annue: 25 ore nell’arco di un anno;
  • lavoratori con almeno 102 giornate annue: 15 ore nell’arco di un anno;
  • lavoratori con almeno 51 giornate annue: 8 ore nell’arco di un anno.

Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico del datore di lavoro, al Fondo Previdenza Cooperativa, pari all’1,2%  e commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., viene incrementato dello 0,3%.

Dal 1° gennaio 2022 al lavoratore viene riconosciuto 1 giorno di permesso retribuito in caso di partecipazione in presenza all’Assemblea del Fondo.

Malattia o infortunio
L’erogazione dei trattamenti integrativi, precedentemente assolta dal Fondo FIMIF (Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali), viene ora assolta da CIMIF (Cassa integrativa Malattie Infortuni Forestali).

Ferie solidali
Con l’accordo è stato introdotto l’istituto delle ferie solidali.