Obbligo di comunicazione per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali
La Regione Sicilia, con il comunicato 14 gennaio 2022, n. 2, prot. 1375, espone il quadro normativo, nonché le indicazioni operative in merito al nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
In particolare, nel suddetto comunicato viene richiamata la modifica dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, operata dall’art. 13 del succitato Decreto Legge, che prevede l’obbligo della comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente. Nel comunicato vengono riportate, altresì, le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota 11 gennaio 2022, n. 29, relativamente alle tempistiche per il corretto adempimento dell’obbligo in questione.
Con il successivo comunicato n. 3/2022, la Regione ha, altresì, fornito l’elenco delle email dedicate, suddivise per provincia, adottate da ciascun ispettorato territoriale.
Nello specifico, i rapporti interessati dalla comunicazione preventiva sono:
- quelli instaurati dopo l’entrata in vigore della Legge o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della suddetta nota, nonché quelli iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, per i quali la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario;
- i rapporti avviati dopo la pubblicazione della nota, per i quali la comunicazione andrà effettuata secondo il regime ordinario e cioè prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, risultante dalla lettera di incarico.